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In presenza di un indice ISTAT negativo, Francesco ci chiede se dovrà ridurre il canone di locazione (seppure in misura minima) o se potrà lasciarlo invariato rispetto allo scorso anno

Buonasera,
sono il proprietario di un appartamento locato e  generalmente ogni anno applico al contratto l’adeguamento all’indice ISTAT. Ho sentito al telegiornale che  la variazione percentuale del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell’anno scorso è – 0,1 %, come mi devo comportare? Devo abbassare necessariamente il canone o posso lasciarlo invariato?

Francesco

Gentile Francesco,

effettivamente negli ultimi anni si sta verificando spesso un decremento percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le Famiglie degli Operai e degli Impiegati (F.O.I.) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Non esiste, inoltre, una norma, una fonte giurisprudenziale o una prassi consolidata che indichi come comportarsi in questo caso con i contratti di locazione.
È  necessario fare riferimento a quanto scritto nel contratto stipulato.
In primo luogo è rilevante controllare che nel contratto sia presente una di queste due formule che richiamino all’aggiornamento del canone come circostanza che si verifichi “automaticamente” o lasciando al locatore la “facoltà di richiedere l’adeguamento”.

Nel  primo caso occorre accertarsi che si parli di automaticità dell’aggiornamento del canone di locazione o di automaticità dell’aggiornamento del canone di locazione in aumento.

Nel caso di semplice indicazione dell’automaticità dell’aggiornamento del canone di locazione, con interpretazione letterale, il locatore non ha scelta, e dovrà obbligatoriamente adeguare il canone di locazione in base all’indice Istat, quindi, se l’indice è negativo, al ribasso.  Nel caso in cui viene specificato che l’automaticità scatta solo in caso di aumento dell’indice dei prezzi, non si vincola all’adeguamento il locatore se l’indice dei prezzi ha assunto un valore negativo. Sarà quindi possibile per il locatore non richiedere l’aggiornamento, poiché non in aumento come da previsione contrattuale, e lasciare invariato il canone di locazione.

Nel secondo caso, come evidente, basterà al locatore non richiedere l’adeguamento per non veder ritoccato al ribasso il canone.

Indice Istat negativo. Come adeguare i contratti di locazione.


Indice Istat negativo. Come adeguare i contratti di locazione.

Se il contratto stipulato, rientra nella categoria dei contratti a canone concordato, la formula è più incerta, non indicando la normativa nazionale alcuna forma di automatismo dell’adeguamento, né se l’adeguamento si debba applicare solamente in caso di aumento dell’indice dei prezzi. L’esplicito richiamo, però, che si fa al testo dei singoli accordi territoriali, indica che è necessario verificare all’interno di ciascun accordo quale formula venga utilizzata.

Chi sono gli eredi del contratto di locazione

Quando l’inquilino di un appartamento affittato muore, chi sono i suoi eredi?

Cosa accade invece quando a morire è il locatore?

Cosa accade ai contratti di locazione in vigore?

Il tema sicuramente non è allegro, ma può capitare e quindi è bene sapere come comportarsi.

Quando l’inquilino di un appartamento decede, la legge 392/78 all’art. 6, prevede che a subentrare nel contratto di locazione sia“l’erede abitualmente convivente”. Affinché il contratto continui in capo agli eredi, è necessario che vi sia una specifica qualifica soggettiva (essere eredi, per l’appunto), oltre al requisito di una convivenza continuativa.

Nel caso in cui manchino tutte le persone chiamate a succedere, la giurisprudenza ritiene che il requisito della convivenza sia indispensabile.

Per questo motivo, in assenza di eredi qualificati (cioè persone che oltre al requisito soggettivo, abbiano anche l’ulteriore requisito della convivenza), il contratto si estingue e questi non possono essere obbligati a rispettare un preavviso di recesso.

Per quanto riguarda, l’ipotesi in cui sia il proprietario a morire, la legge non ha disciplinato in modo specifico questa casistica.

La domanda che nasce spontanea è: come mai hanno dimenticato di normare un caso così naturale e facilmente ipotizzabile?
Forse il legislatore, come diceva un mio professore all’università, se ne è semplicemente dimenticato.

A questo punto, è la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ci viene in aiuto.

Un locatore defunto, viene equiparato ad un locatore che venda la sua proprietà. Per questo motivo, gli eredi subentrano nella posizione del locatore, in tutti i suoi obblighi e i suoi doveri,  e il conduttore dovrà pagare il canone a loro.
In tutti i casi descritti (decesso di un inquilino o del proprietario) sarà comunque necessaria un’apposita comunicazione all’Agenzia dell’Entrate.

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La cedolare secca sui redditi da locazione è stata una novità difficilmente capita.

Al suo ingresso sulla scena italiana, è stata considerata più una misura per far emergere l’evasione fiscale, che una misura per incentivare il mercato immobiliare.

Passati un paio di anni, il meccanismo è stato compreso meglio e anche dal punto di vista legislativo si è puntato sulla cedolare secca per rilanciare il settore immobiliare.

A fronte di canoni di locazione che tendono ad abbassarsi, occorre fare in modo che i proprietari di immobili considerino conveniente affittare, incentivandoli dal punto di vista della tassazione e della fiscalità.

Per questo motivo già nel corso del 2013 le aliquote della cedolare secca sono state abbassate dal 19% al 15%. Tuttavia occorre fare attenzione, in quanto non tutti possono godere di questo abbassamento di aliquota. L’aliquota al 15% può essere sfruttata solo da coloro i quali decidono di optare per i contratti a canone concordato.

Oggi vogliamo soffermarci su un altro aspetto.

Attualmente l’aliquota della cedolare secca per chi opta per i contratti a canone concordato è scesa al 10%.

Perché è una priorità aggiornare gli accordi territoriali?
1. Consentirebbe a tutti i cittadini proprietari di usufruire di questa forma di tassazione, che porta ad un risparmio fiscale, a prescindere dal luogo in cui si trova il proprio immobile, e anche per i contratti già in essere.

2. Convincerebbe molti proprietari riluttanti a dare in affitto le proprie seconde o terze case.

3. Permetterebbe un effetto calmierante del mercato. Mentre in precedenza l’effetto calmierante era necessario, visto il crescere dei canoni, adesso tale effetto serve a mantenere equilibrati i canoni, senza ribassi eccessivi, dando comunque vantaggi agli inquilini.

4. Consentirebbe anche agli inquilini di avere un piccolo risparmio. Parliamo delle imposte di registro annuali, dei bolli, e della possibilità che il canone non sia adeguato annualmente secondo l’indice ISTAT.

5. Consentirebbe una maggiore diffusione delle tipologie contrattuali diverse dal contratto libero.
Il nostro consiglio, per tutti i locatori, è di verificare la possibilità di applicare con convenienza il canone concordato, anche modificando la forma contrattuale ove possibile.

Per interpretare gli accordi territoriali esistenti, ed essere aiutati nei calcoli, contattateci inviando una mail a info@homingimmobiliare.it

Cos'è il deposito cauzionale

Un argomento ricorrente con i nostri clienti, è il deposito cauzionale.

Anche su questo argomento circolano tante informazioni errate. I locatori ad esempio pensano che possa essere trattenuto a titolo di penale in caso di recesso anticipato. Gli inquilini, invece, non ne capiscono il funzionamento e pensano si tratti di “mensilità di canone anticipate” e confondono il deposito con la “caparra”.

Ma in cosa consiste il deposito cauzionale e come funziona? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

La legge.

Il deposito cauzionale è previsto per tutelare il locatore da eventuali danni arrecati all’appartamento dall’inquilino e, più in generale, da ogni inadempienza dello stesso.
L’art.11 della legge 392/1978 (la Legge sull’equo canone) dispone che l’entità del  deposito cauzionale non possa superare le tre mensilità di canone  e che debba essere sempre produttiva di interessi legali. Questa norma è ancora valida per i contratti cosiddetti a canone concordato e per i contratti ad uso diverso dall’abitativo.

Per il contratto 4+4, tale disposizione si ritiene superata dalla Legge 431/1998 Legge di riforma degli affitti. Per questo motiovo, è possibile per le parti decidere entità e produttività del deposito cauzionale.

La pratica.

Il deposito viene rilasciato alla stipula del contratto e può essere versato, in contanti (se di importo fino ai 3000,00€), con libretto bancario o postale, con garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

Tali somme dovranno essere restituite solo al momento del rilascio dell’appartamento da parte dell’inquilino e dopo aver verificato che l’inquilino abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
Se il locatore non procede a tale restituzione, il conduttore ha 10 anni per far valere il suo diritto in sede giudiziale. Se invece ci sono danni dimostrabili, in caso di mancata restituzione, l’inquilino rischia di incorrere solo in spese e lunghe procedure giudiziali, ma alla fine il giudice non potrà che dargli torto.

Per velocizzare queste pratiche, consigliamo sempre di fare un verbale di consegna dell’immobile sotto forma di foto o video: in questo modo è più difficile contestare lo stato dell’appartamento.

Hai ancora dubbi o domande sul deposito cauzionale? Mandaci una mail a info@homingimmobiliare.it