Il funzionamento della cedolare secca non è ancora molto chiaro per i proprietari di case in affitto. In molti non hanno chiaro in quali casi hanno diritto ad applicare lo sconto fiscale con l’aliquota del 10%.
Chi è interessato da questo provvedimento?
1. Nel caso di contratti a canone concordato 3+2.
Lo sconto fiscale vale solo per locatori che abbiano stipulato contratti a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa e che rispettino gli accordi territoriali.
2. Nel caso di contratti già stipulati a canone concordato con cedolare secca.
In questo caso, il vantaggio è automatico. Il proprietario non dovrà fare nulla, sarà il commercialista ad indicare la scelta dell’opzione e le specifiche del contratto con la dichiarazione dei redditi.
3. Nel caso di contratti a canone concordato stipulati senza l’opzione della cedolare secca.
Entro il termine del pagamento dell’imposta di registro annuale, il proprietario può decidere di optare per la cedolare secca, rispettando la procedura prevista dalla legge. E cioè:
– inviare una lettera raccomandata all’inquilino,
– presentare la scelta dell’opzione all’Agenzia dell’Entrate, rientrando così nel caso precedente (sarà il commercialista ad indicare scelta dell’opzione e tipologia di contratto nella dichiarazione dei redditi)
4. Nel caso di contratti liberi, l’aliquota della cedolare secca resta al 21% e non è possibile avvantaggiarsi dell’ulteriore sconto fiscale.
Qualora, dopo aver fatto gli opportuni calcoli, con l’assistenza di un esperto, il locatore volesse optare per la cedolare secca, dovrebbe prima risolvere anticipatamente il contratto 4+4, per stipularne uno nuovo a canone concordato. Anche in questo caso vanno rispettate le procedure previste dalla legge già descritte.