Comproprietari
Apr
15

Locazione con comproprietari. Come funziona?

“Mio fratello e io siamo comproprietari di un immobile e vogliamo metterlo in locazione. Viviamo in due città diverse, per cui, per motivi pratici, mi sto occupando io di tutto. Mi chiedo: quando stipulerò il contratto sarà necessario che anche mio fratello sia inserito e che firmi? E per la registrazione come dovremo comportarci?”

La situazione riportata da questa nostra cliente è molto comune: può capitare in caso di comunione di beni fra i coniugi, fra fratelli, fra gli eredi.  Vediamo perciò come procedere.

In caso di immobile intestato a più proprietari, secondo la legge italiana è possibile che anche uno solo sia intestatario, e quindi firmatario, di un contratto di locazione. Lo ha ribadito anche la giurisprudenza con la sentenza numero 11136 del 4 luglio 2012 emanata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Il contratto di locazione è perfettamente valido.

Il rapporto fra i comproprietari si inquadra nella fattispecie della gestione di affari altrui disciplinata anche dal Codice Civile dall’articolo 2028 e seguenti.
Dopo la stipula, i comproprietari non firmatari possono ratificare la locazione, diventando così legittimati a riscuotere il canone di locazione, ma anche obbligati ai doveri del locatore previsti dalla legge.

E per la registrazione?

In caso di contratto stipulato da un unico comproprietario, bisogna in ogni caso indicare anche i nominativi e i dati degli altri comproprietari, perché gli effetti fiscali della locazione si producono anche su di loro secondo le loro quote.
È possibile, infatti, indicare un soggetto che sia “locatore non presente in atto” al momento della registrazione.

E per la disdetta?

Esattamente come per la stipula, se sono rispettate tutte le indicazioni previste dalla legge 431/98, la disdetta può essere inviata da uno solo dei comproprietari ed è valida anche se non è stata firmata da tutti i gli altri.

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