Il comodato d’uso, nell’ambito delle locazioni è una tipologia di contratto ancora oggi molto utilizzata, anche se spesso in modo improprio.
Il contratto di comodato, ha una caratteristica essenziale che lo distingue dai contratti di affitto e che è indicata dal codice civile: parliamo della gratuità.
Chi concede in comodato un bene mobile o immobile, ad un’altra persona, per uno scopo ben definito e con il chiaro obiettivo di rientrarne in possesso dopo un certo periodo, lo deve fare in modo gratuito. Ed è proprio questo aspetto che viene spesso aggirato, utilizzando il contratto di comodato come un paravento per affitti non regolari. Dietro molti di questi contratti, si nascondo locazioni reali, sfuggendo però sia alle regole tipiche delle locazioni (durata, disdetta, diritti e doveri in generale) sia alle disposizioni fiscali.
Cerchiamo di capire meglio di cosa parliamo
Il contratto di comodato d’uso: quello che c’è da sapere
L’art. 1803 del Codice Civile ci dà la definizione e ci indica gli elementi del contratto di comodato.
Il comodante (chi cede in comodato) e il comodatario (colui che riceve il bene) sono le parti del contratto.
Il comodante ha l’obbligo di tenere la cosa in buono stato (come nella locazione).
Il comodatario deve utilizzare il bene secondo la diligenza “del buon padre di famiglia”.
Per quanto riguarda la durata, la legge non fissa limiti di tempo e soprattutto non indica che le parti debbano inserire la scadenza del contratto. Ci dice, invece all’art. 1804, che il “comodante può richiedere l’immediata restituzione della cosa”. Si intende quindi che, in caso di necessità il proprietario del bene, può richiedere di rientrarne in possesso, concedendo un adeguato preavviso e la stessa cosa può fare il comodatario se non dovesse avere più necessità del bene.
Non è obbligatoria la forma scritta. In genere, tuttavia, questa è necessaria per poter spostare la residenza e per poter richiedere gli sconti fiscali previsti.
Per quanto riguarda la registrazione, il contratto di comodato va registrato se in forma scritta. Non essendoci un corrispettivo (un canone) l’importo da pagare è fissato in € 200,00 a cui si aggiunge una marca da bollo da € 16,00 ogni 100 righe.
L’Agenzia dell’Entrate non si è ancora organizzata per la registrazione telematica, per cui bisogna utilizzare i vecchi modelli 69 ed F23 da consegnare materialmente agli uffici del registro.
E le tasse?
Ovviamente, non essendoci reddito da locazione, il proprietario deve semplicemente dichiarare la proprietà dell’immobile nella sua dichiarazione dei redditi.
Il contratto di comodato è un contratto molto semplice da stipulare, ma ricordate che il requisito della gratuità è essenziale se non si vuole incorrere in controlli fiscali.
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