Attestazione-Canone-Concordat-
Nov
16

Canone concordato: va ripetuta l’attestazione?

Giovanna, una nostra cliente proprietaria di un immobile, ci pone una domanda sul canone concordato.

“Ho affittato il mio immobile grazie a voi, avete fatto i calcoli del canone concordato e sempre voi avete provveduto a farlo attestare dall’associazione di categoria con cui siete convenzionati. Adesso che il contratto è finito e avete trovato un nuovo inquilino, devo produrre nuovamente l’attestato? L’appartamento e il canone sono sempre uguali, non è stato modificato l’accordo territoriale e l’unica cosa che è cambiata è il conduttore”.

Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare qualche passo indietro.

La legge 431/98 ha introdotto i contratti di locazione a canone concordato. Si stabiliva che il canone degli immobili potesse derivare dall’applicazione di alcuni parametri, stabiliti dai Comuni in concerto con le associazioni di categoria. Questi canoni risultavano, e risultano tutt’ora, essere più bassi del canone libero e, per questo motivo, il legislatore ha affiancato a questa scelta da parte dei locatori la possibilità di usufruire di importanti agevolazioni fiscali.
La più significativa di queste è senza dubbio la possibilità di optare per la cedolare secca, avvalendosi dell’aliquota al 10%. Si richiede, tuttavia, che il calcolo sia “certificato” dalle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo.
Questo comporta che a ogni nuovo contratto si richiede che il canone sia vidimato dalle associazioni.
La risposta alla domanda di Giovanna, dunque, è sì: il canone concordato va fatto “certificare” dalle associazioni a ogni nuovo contratto.

Se l’appartamento non cambia e gli accordi territoriali non vengono modificati, perché devo fare attestare sempre il canone concordato?

Molti clienti ci hanno posto la stessa domanda di Giovanna e, sinceramente ce la siamo posta anche noi e l’abbiamo posta anche ai referenti delle associazioni di categoria con cui collaboriamo.
Andrebbe ricordato, infatti, che gli accordi territoriali sono pubblici. La legge non obbliga le parti a iscriversi a una associazione o a far fare il calcolo necessariamente a loro.
Al momento della registrazione del contratto, inoltre, non si deve allegare l’attestato del canone concordato, bastando indicare che il contratto scelto è uno di quelli che fa parte delle cosiddette “locazioni agevolate”.

Alla fine della scorsa legislatura si è discusso di questo tema e sembrava che si volesse consentire la validità e l’efficacia di un’attestazione fino a quando il canone o gli accordi di riferimento non fossero modificati, tuttavia la proposta si è arenata immediatamente.

Noi consigliamo sempre di far attestare il canone concordato e, tenuto conto della nostra convenzione con un’associazione di categoria e del risparmio assicurato dall’opzione della cedolare secca, la spesa, al netto dei vantaggi, è decisamente contenuta.

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