Uno degli argomenti più delicati da trattare con tutti i clienti, spesso anche con i colleghi, è la provvigione dovuta al mediatore.
È un argomento delicato in quanto c’è molta confusione su quando, da chi e come sia dovuta, ma soprattutto sul perché.
Andiamo con ordine.
La provvigione del mediatore è il compenso che viene corrisposto per l’attività di intermediazione immobiliare svolta nell’ambito di una compravendita o di una locazione fra un proprietario e un acquirente o conduttore.
L’attività di intermediazione è quella che serve a favorire la conclusione della trattativa ed è normata dal Codice Civile all’art. 1755 che recita: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.”
L’agente immobiliare è un mediatore se ha alcuni requisiti e se è abilitato presso la Camera di Commercio. Il suo lavoro consiste nel mettere in essere tutte quelle attività necessarie per la messa in vendita o in locazione gli immobili, tutti gli adempimenti burocratici e tecnici che devono essere effettuati, fino alla gestione della trattativa che porta alla conclusione dell’affare.
La provvigione che spetta all’agente immobiliare, non è stabilita dalla legge ma dalle consuetudini del luogo in cui l’agente stesso lavora. Può oscillare dal 3% al 7% nelle grandi città o in zone particolarmente richieste per le vendite, una mensilità di canone (poco più dell’8%) per gli affitti. Queste cifre includono tutte le spese che il mediatore deve sostenere per le attività strumentali necessarie a concludere un affare.
La legge, però, prevede chiaramente che la provvigione dell’agente immobiliare debba essere pagata sia da proprietario dell’immobile che dalla controparte.
La conclusione dell’affare: il momento in cui matura il diritto alla provvigione
Il diritto alla provvigione si matura alla conclusione dell’affare, cioè quando l’accordo fra le parti si perfeziona e quindi nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione della proposta.
Ogni agente immobiliare è libero di scegliere quando richiedere il proprio compenso, che quindi può essere pagato al momento dell’accettazione, del rogito o della stipula del contratto di locazione.
Qualora il regime fiscale dell’agente immobiliare lo richieda, agli importi va aggiunta l’IVA, che per questi servizi è pari al 22%.
Nel nostro caso, abbiamo scelto di richiedere il pagamento della provvigione al momento della stipula del contratto di locazione o al momento del rogito. Questo perché scegliamo di accompagnare i nostri clienti in tutto l’iter delle transazioni immobiliari, per aiutare a risolvere tutte le questioni, anche di natura tecnica, che possono sorgere prima della stipula e del rogito. La nostra provvigione include anche questo aspetto del nostro lavoro e non solo la mediazione puramente intesa e cioè, mettere in contatto la domanda con l’offerta.
È stato utile l’articolo? Se sì, condividilo!